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Questa società, in relazione alle disposizioni legislative italiane in materia di regolamentazione della privacy, normativa prevista dalla legge 196/03, rende noto ai propri utenti/clienti che i servizi resi da MOMENTI D'ORO vengono e sono sottoposti alle regolamentazioni sottoelencate:

Ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali il cliente/utente è a conoscenza ed autorizza esplicitamente ed espressamente MOMENTI D'ORO a svolgere le seguenti attività al fine di poter dar corso alla propria attività relativa alla vendita di prodotti e servizi che il cliente/utente richiede.

Per tali motivi il cliente/utente è a conoscenza che con l'invio del modulo d'ordine autorizza la ditta MOMENTI D'ORO a:

-trattare, inserire e conservare nel proprio database/archivio  ( di tipo elettronico e/o cartaceo ) tutti i dati contenuti nel contratto di vendita e di quelli inviati via e-mail

-comunicare i propri dati ad autorità e/o organi di pubblica sicurezza che ne facciano o ne faranno richiesta secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della richiesta

-cancellare i propri dati personali dal database al termine del contratto , fatto salvo il rinnovo


I dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'evasione dell'ordine, le nostre e-mail per le inserzioni pubblicitarie verranno inviate solo se esplicitamente richieste.

Il Cliente assume piena responsabilità relativamente a tutti i dati personali riportati nei contratti e contenuti nel database degli utenti de MOMENTI D'ORO. La segretezza delle password di accesso ai vari servizi di MOMENTI D'ORO è anch'essa di totale responsabilità del cliente/utente in quanto MOMENTI D'ORO, da parte sua, si impegna ad adottare ogni mezzo tecnico possibile per mantenere la segretezza delle suddette password contenute nei server che gestiscono l'accesso ai servizi medesimi.

Il responsabile del trattamento dei dati è Gioielleria MOMENTI D'ORO, in qualità di Titolare della MOMENTI D'ORO

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7. (Diritti dell'interessato)

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma1, lettera a  l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 

b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma4, lettere a), b) , h)  

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 31. (Compiti del Garante)  

1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;  

Art. 7. (Notificazione)

…omissis..

4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

Art. 33. (Ufficio del Garante)  

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29 commi da 1 a 5  secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.  

Art. 29. (Tutela)

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

 
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